(Pubblicata nel 2o suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della regione Piemonte n. 13 del 29 marzo 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1. La presente legge ha come finalita':
      a) la   riduzione  dell'inquinamento  luminoso  ed  ottico  nel
contesto  di  una  piu'  generale  razionalizzazione  del servizio di
illuminazione  pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei
consumi e al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;
      b) la  salvaguardia  dei bioritmi naturali delle piante e degli
animali  ed  in  particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai
fenomeni di inquinamento luminoso;
      c) il  miglioramento  dell'ambiente  conservando  gli equilibri
ecologici   delle  aree  naturali  protette,  ai  sensi  della  legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
      d) la  riduzione  dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento
visivo  provocati  da  inquinamento  ottico  al fine di migliorare la
sicurezza della circolazione stradale;
      e) la   tutela   dei   siti   degli   osservatori   astronomici
professionali  e di quelli non professionali di rilevanza regionale o
provinciale,  nonche'  delle zone loro circostanti, dall'inquinamento
luminoso;
      f)   il   miglioramento  della  qualita'  della  vita  e  delle
condizioni  di  fruizione  dei  centri  urbani  e dei beni ambientali
monumentali e architettonici.